Penelope Lazio ODV Associazione Territoriale delle Famiglie e degli Amici delle Persone Scomparse
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Assistenza legale

ASSISTENZA LEGALE

L'Associazione Penelope Lazio ha istituito un servizio di assistenza e consulenza legale al fine di supportare le famiglie che si trovano ad affrontare la drammatica esperienza della scomparsa di un proprio congiunto.

L'attività di orientamento e supporto legale viene prestata a titolo gratuito nella gestione delle prime fasi immediatamente successive alla scomparsa (presentazione della denuncia di scomparsa, attivazione del piano di ricerca della persona e gestione dei rapporti con eventuali organi inquirenti).

 

 

LEGGE 14.11.2012 n. 203 - Disposizioni per la ricerca delle Persone Scomparse

LEGGE 14 novembre 2012 n.203 (in Gazz. Uff., 28 novembre 2012, n. 278)

Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse

Art. 1

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 333 c.p.p. nonche' gli obblighi previsti dalla vigente normativa, chiunque viene a conoscenza dell'allontanamento di una persona dalla propria abitazione o dal luogo di temporanea dimora e, per le circostanze in cui e' avvenuto il fatto, ritiene che dalla scomparsa possa derivare un pericolo per la vita o per l'incolumita' personale della stessa, puo' denunciare il fatto alle forze di polizia o alla polizia locale.

2. Quando la denuncia di cui al comma 1 e' raccolta dalla polizia locale, questa la trasmette immediatamente al piu' prossimo tra i presidi territoriali delle forze di polizia, anche ai fini dell'avvio dell'attivita' di ricerca di cui al comma 4, nonche' per il contestuale inserimento nel Centro elaborazione dati di cui all'art. 8 Legge 121/1981 e successive modificazioni.

3. Copia della denuncia e' immediatamente rilasciata ai presentatori.

4. Ferme restando le competenze dell'autorita' giudiziaria, l'ufficio di polizia che ha ricevuto la denuncia promuove l'immediato avvio delle ricerche e ne da' contestuale comunicazione al prefetto per il tempestivo e diretto coinvolgimento del commissario straordinario per le persone scomparse nominato ai sensi dell'articolo 11 della Legge n. 400/1988 e per le iniziative di competenza, da intraprendere anche con il concorso degli enti locali, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del sistema di protezione civile, delle associazioni del volontariato sociale e di altri enti, anche privati, attivi nel territorio.

Nell'ambito delle iniziative di propria competenza il prefetto valuta, altresi', sentiti l'autorita' giudiziaria e i familiari della persona scomparsa, l'eventuale coinvolgimento degli organi di informazione, comprese le strutture specializzate, televisive e radiofoniche, che hanno una consolidata esperienza nella ricerca di informazioni sulle persone scomparse.

5. Qualora vengano meno le condizioni che hanno determinato la denuncia ai sensi del comma 1, il denunciante, venutone a conoscenza, ne da' immediata comunicazione alle forze di polizia.

6. Gli adempimenti dei pubblici uffici di cui al presente articolo sono realizzati secondo le norme gia' vigenti in materia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Domande e risposte

Quando una persona può definirsi “scomparsa”?

Una persona si considera scomparsa quando si è allontanata dal suo ultimo domicilio o dalla sua residenza e di lei non si hanno più notizie. Ovviamente non deve trattarsi di un allontanamento volontario ma deve esserci una situazione di reale incertezza sulle sorti della persona.

Perchè una persona possa definirsi “scomparsa”, non è previsto un termine minimo di allontanamento/irreperibilità; tuttavia, deve trascorrere un intervallo temporale almeno significativo e, contestualmente, devono sussistere fondate ragioni di temere per le sorti della persona scomparsa.

È da ritenere che, in presenza di particolari condizioni e nei casi di minori, persone anziane o persone affette da specifiche patologie/disabilità, l'allarme possa essere denunciato anche a prescindere dai requisiti di cui sopra.

 

Cosa fare in caso di scomparsa di persona?

La scomparsa è, dunque, una situazione di fatto che può essere formalizzata in apposito atto di denuncia di scomparsa di persona da chi abbia un fondato timore di ritenere che la persona di cui non si hanno più notizie possa trovarsi in una situazione di pericolo per la vita o per l'incolumità personale.

La denuncia di scomparsa può essere presentata da chiunque (ad esempio: familiare, convivente, vicino di casa, collega di lavoro, amico, semplice conoscente...) personalmente presso le Forze dell'Ordine.

A seguito della Circolare del 15 febbraio 2016 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della Polizia Criminale, la denuncia può essere presentata anche a mezzo telefono al NUE 112, previa ratifica della stessa nelle successive 72 ore, a pena di decadenza della denuncia medesima.

 

Cosa succede a seguito della denuncia di scomparsa?

A seguito della denuncia, è prevista l'attivazione immediata delle ricerche attraverso l'attuazione del Piano Provinciale di Ricerca delle Persone Scomparse presso la Prefettura territorialmente competente.

Allo stesso modo, nel caso in cui la scomparsa configuri un'ipotesi di reato, la Procura della Repubblica territorialmente competente provvederà all'immediata apertura del fascicolo ed all'espletamento delle indagini.

 

Come seguire le ricerche delle persona scomparsa o le eventuali indagini?

Nella fase delle ricerche della persona scomparsa, il familiare avente diritto può assumere informazioni e/o interloquire con i soggetti impegnati nelle ricerche nelle forme e secondo le modalità previste dal Piano Provinciale di riferimento.

Nella eventuale fase delle indagini, il familiare avente diritto può assumere informazioni e/o interloquire con gli organi inquirenti sia personalmente che, preferibilmente, a mezzo di un legale di fiducia.

 

Cosa fare se la persona scomparsa viene trovata morta e le indagini individuassero un responsabile?

I soggetti legittimati, oltre a poter interloquire con gli inquirenti nel corso delle indagini, hanno la facoltà, nel caso si giungesse all’apertura di un procedimento penale a carico dei presunti responsabili della morte della persona scomparsa, di costituirsi, in qualità di persone offese dal reato, come parte civile, anche al fine di vedersi riconosciuto un risarcimento del danno.

 

Cosa fare qualora la scomparsa si protragga per un notevole lasso di tempo?

L'incertezza circa le sorti della persona scomparsa potrebbe protrarsi nel tempo, così generando una situazione di incertezza in relazione alla gestione del patrimonio della stessa.

Proprio a tutela del patrimonio dello scomparso nonchè delle posizioni giuridiche dei soggetti terzi interessati, è previsto che, su espressa istanza dei soggetti legittimati, il tribunale possa nominare il Curatore della persona scomparsa che rappresenti la persona scomparsa e si occupi delle sue attività di natura patrimoniale.

Il curatore così nominato ha l'obbligo di compiere tutti gli atti con la specifica finalità di conservare il patrimonio dello scomparso.

 

Cosa fare se la scomparsa si protrae oltre i due anni?

I soggetti legittimati (es. gli eredi) possono avanzare domanda per la Dichiarazione di Assenza: si tratta di una situazione di diritto dichiarata dal Tribunale, su esplicita richiesta dei soggetti legittimati, quando siano trascorsi almeno due anni dall'ultima notizia certa sulla persona scomparsa.

Fra le altre conseguenze, la dichiarazione di assenza consente anche l'apertura del testamento dell’assente (previa domanda degli interessati o del Pubblico Ministero) e l'immissione temporanea nel possesso dei beni, previo inventario e previa cauzione, da parte dei soggetti che sarebbero eredi (o comunque titolari di diritti scaturenti dalla eventuale morte dell’assente), i quali, tuttavia, non possono disporne liberamente del patrimonio, in quanto la finalità dell'istituto è rappresentata dall'esigenza di conservare il patrimonio in vista di un possibile ritorno della persona assente.

Se l’assente ritorna o ne è provata l’esistenza in vita cessano gli effetti della dichiarazione di assenza e, quindi, sui possessori temporanei grava l’obbligo di restituzione.

Tuttavia, se il Tribunale, durante l’assenza, ha autorizzato atti di disposizione sul patrimonio dell’assente, questi restano irrevocabili.

 

Cosa fare se la scomparsa si protrae oltre i dieci anni?

I soggetti legittimati (es. eredi) oppure il Pubblico Ministero possono avanzare domanda per la Dichiarazione di Morte Presunta: si tratta di una situazione di diritto dichiarata dal Tribunale, su esplicita richiesta dei soggetti legittimati, quando siano trascorsi almeno dieci anni dall’ultima notizia certa sulla persona scomparsa.

La dichiarazione di morte presunta produce tutti gli effetti della morte della persona fisica.

Tuttavia, qualora l’assente ritorna o vi è prova certa della sua esistenza in vita, gli effetti della morte presunta cessano a seguito di sentenza resa dal Tribunale; in sostanza, la persona ricomparsa avrà diritto ad essere reintegrata nella situazione giuridica precedente alla dichiarazione di morte presunta.